Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso alle predette attività e servizi è garantito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.