Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'ultimo periodo, sopprimere le parole: , nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
b) dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:
Per le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso e, comunque, il numero massimo di ingressi non può essere superiore a 2.000 all'aperto e 1.000 al chiuso.