Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, i comuni, d'intesa con le aziende sanitarie locali, possono definire, attraverso strutture accreditate, i metodi organizzativi, per eseguire gratuitamente i tamponi rapidi COVID-19, anche coinvolgendo le farmacie, al fine del rilascio della certificazione verde temporanea, della durata di quarantotto ore.
1-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni.