Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività formative, alle iniziative extrascolastiche, alle visite guidate e alle uscite didattiche, comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito delle quali l'accesso ai servizi e alle attività elencati al medesimo comma 1 rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.