Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. È comunque garantito il diritto all'indennizzo e agli altri benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tutti i casi in cui, a causa della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, derivino la morte ovvero menomazioni permanenti dell'integrità psicofisica.
2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.