Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai titolari ed ai gestori delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta pari all'80 per cento del costo di acquisto di beni o servizi utili a realizzare le verifiche di cui al presente articolo.