All'articolo 3, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei luoghi di cui al comma 1, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie non è più applicabile alle persone dotate di green pass. L'uso della maschera può tuttavia essere reso obbligatorio dal prefetto quando lo richiedano particolari e contingenti circostanze di interesse locale.