Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), attestante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, è estesa da quarantotto ore a cinque giorni.