Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso a centri termali, parchi tematici e di divertimento rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.