Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso a sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7 rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.