Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.