Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai genitori che visitano figli minorenni che si trovano ricoverati presso strutture sanitarie o ospedaliere, ovvero a qualsiasi titolo ospitati presso servizi o strutture a gestione pubblica o privata, ivi ricomprese le comunità terapeutiche.