Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei casi di soggetti minorenni dei quali è stato disposto l'affidamento presso istituti di assistenza pubblici o privati o presso comunità di tipo familiare, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai genitori che incontrano i figli secondo le modalità stabilite nel provvedimento di affidamento. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai genitori che esercitano il diritto di visita di figli minorenni a qualsiasi titolo ospitati presso servizi o strutture a gestione pubblica o privata, ivi ricomprese le comunità terapeutiche.