Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Resta in ogni caso consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.