Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; per l'accesso a tali concorsi secondo le modalità di cui al presente articolo, ai soggetti privi di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 ed appartenenti a nuclei familiari con ISEE al di sotto dei 25.000 euro, è garantita la gratuità dell'esecuzione di test antigenico rapido o molecolare.