Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'accesso ai concorsi medesimi, per i soggetti che, alla data dell'espletamento delle prove non sono in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 ovvero l'avvenuta guarigione da COVID-19, è riconosciuto gratuitamente l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare.