Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo della certificazione verde Covid-19 prescritta dal comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, la sanzione di cui all'articolo 13 si applica al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.