Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 34, comma 9-bis, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «bambini di età inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «minori di età inferiore a diciotto anni».