Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate i titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, che operano in aree geografiche remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e non raggiunte dalla rete in fibra ottica non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.