Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: i titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, che operano in aree montane non raggiunte dalla rete in fibra ottica non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.