Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale i certificati di cui al comma precedente, devono essere rilasciate attraverso una infrastruttura tecnologica capace di inter-operare con le altre soluzioni regionali di Fascicolo sanitario elettronico, esponendo opportuni servizi che consentono la realizzazione di una serie di processi interregionali.