Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini del rafforzamento dei sistemi di prevenzione e sicurezza connessi alla verifica digitale dei certificati di cui al comma precedente, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale provvede, entro 20 giorni dalla conversione del presente decreto, a rilasciare a tutti gli utenti un programma, aggiornato regolarmente, per la sicurezza e conservazione dei dati contenuti nelle certificazioni.