Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di rendere disponibile l'ottenimento del della certificazione verde COVID-19 dai fascicoli sanitari elettronici regionali, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le specifiche tecniche necessarie ai fini del caricamento automatico della certificazione verde COVID-19 sul fascicolo elettronico regionale.