Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di conservare e proteggere i dati sensibili di cui al comma precedente, è istituito un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati disponibili in remoto a utenti predeterminati e riconoscibili attraverso specifiche caratteristiche, quali una piattaforma basata su più server reali tra loro collegati in cluster, fisicamente collocati presso uno o più data center.