Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 tramite l'utilizzo della carta stampata, nonché per favorire l'utilizzo del domicilio digitale e dell'identità digitale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 20 giorni dalla conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di installazione, presso tutti i comuni italiani, di strutture mobili per la diffusione del sistema pubblico di identità digitale.