Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi di montagna. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio.