Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini. I rifugisti possono entrare e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.