Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare le certificazioni verdi mediante la lettura del codice a barre e utilizzando l'applicazione mobile descritti dal predetto decreto, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario. Il controllo dei documenti di identità comprovanti la corrispondenza delle generalità contenute nella certificazione verde è di esclusiva competenza dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni: l'intestatario, al momento dell'accesso ai servizi ed alle attività per le quali è obbligatorio essere muniti di certificazione verde, esibisce tale certificazione rispondendo sotto la propria responsabilità della corrispondenza delle generalità in essa contenute con la propria persona o con quella dei minori o altri soggetti posti sotto la sua tutela.