Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), non si applicano per lo svolgimento di sagre che rispettino i protocolli e linee guida già previste allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.