Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per l'accesso a fiere, sagre, feste patronali a carattere religioso e ad ogni altro evento o attività commerciale che si svolga all'aria aperta o nelle aree mercatali, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli adottati dalla Conferenza delle regioni il 28 aprile 2021 per lo svolgimento dei mercati.