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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.141. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
3.141.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate «ittiturismo» dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.