Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.