Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano agli agriturismi e ai ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.