Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 10-bis è inserito il seguente:
«10-ter. I presidenti delle giunte regionali, i sindaci e i datori di lavoro non possono estendere l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19, nemmeno per l'accesso in luoghi privati.».