Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività di cui ai codici ATECO 56.10.12 (attività connesse alle aziende agricole) e 56.10.11 (ristorazione con somministrazione).