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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.1. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/09/2021  [ apri ]
3.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in tutti i luoghi in cui è richiesta l'esibizione della certificazione verde COVID-19, sono istituiti dei presidi medico-sanitari per la effettuazione di tamponi antigenici-rapidi o salivari, totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale.
  1-ter. I tamponi vengono forniti dalla regione o dalla provincia autonoma, anche attraverso modalità definite dal Comitato tecnico scientifico. A tal fine nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito per l'anno 2021 un fondo con dotazione di 150 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse economiche di cui al presente comma, nonché le modalità attuative del presente comma.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.