Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Francia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.