Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Finlandia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel Paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.