Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Obbligo certificazione verde COVID-19 per accedere all'interno dei palazzi delle Camere)
1. Al fine di assicurare e garantire la continuità funzionale dell'istituzione parlamentare, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è consentito l'accesso all'interno dei palazzi istituzionali sede della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.