Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Riconoscimento di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione contro il SARS-CoV-2)
1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.