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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.0104. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/09/2021  [ apri ]
3.0104.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Nuove disposizioni in materia di tax credit vacanze)

  1. L'agevolazione di cui all'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si applica ai soggetti che alla data del 6 agosto 2021 non abbiano completato il ciclo vaccinale e non siano muniti della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
  2. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate al riconoscimento del tax credit vacanze, fino a un importo massimo di 1.000 euro, in favore dei soggetti sotto i trenta anni di età che abbiano completato il ciclo vaccinale e siano muniti della certificazione verde COVID-19.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi i soggetti non compresi per età nella campagna vaccinale, nonché i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.