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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150)

  1. Al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per il funzionamento dell'ufficio commissariale, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, con cui al medesimo ufficio vengono assegnate 40 unità di personale, dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei ministri allo stesso Commissario».;

   b) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di rientro anche ai fini, previa approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 1, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico accordo tra lo Stato e le regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1. Nelle more dell'approvazione del suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 20 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4.».