Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando che ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano le restrizioni relative agli spostamenti tra regioni ed all'interno della stessa regione, nonché quelle inerenti le preclusioni degli spostamenti in determinati orari, previste per le zone gialla, arancione e rossa.