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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.63. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
11.63.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera d), è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.