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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.15. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
11.15.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera b), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.