Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Detrazione del consumo culturale individuale)
1. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:
«e-quater) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129,11. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente;».