Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure per la ripresa delle attività sportive)
1. Per consentire la ripresa delle attività sportive, gli impianti attualmente destinati a centri per le vaccinazioni anti COVID-19 sono al più presto rimessi a disposizione di associazioni e società sportive dilettantistiche, valutando sedi alternative.
2. In attesa della restituzione degli impianti di cui al comma 1, alle associazioni e società sportive dilettantistiche sono in ogni caso messi a disposizione a titolo gratuito spazi alternativi per la ripresa delle attività.