Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Contributi società e associazioni sportive dilettantistiche)
1. Gli enti locali e le città metropolitane, nel limite massimo del 10 per cento delle risorse di cui al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono sostenere la ripresa delle attività delle associazioni e società sportive esposte agli effetti economici legati alla pandemia da SARS-CoV-2.
2. Dall'applicazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.