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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.03. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
11.03.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti di prevenzione della diffusione di zoonosi)

  1. Sono vietati l'allevamento, la cattura e l'uccisione di visoni (Mustela vison o Neovison vison), di volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), di cani procione (Nyctereutes procyonoides), di cincillà (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia. Le attività di dismissione degli allevamenti dovranno effettuarsi entro il 31 dicembre 2021.
  2. I titolari di allevamento di animali per la finalità di ricavarne pelliccia che dismettono in via definitiva l'attività di allevamento beneficiano delle seguenti misure:

   a) un indennizzo per ogni capo presente alla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) contributo a fondo perduto corrispondente al 30 per cento del fatturato registrato nell'ultimo ciclo produttivo;

   c) contributo a fondo perduto, sino ad un massimo di 10.000 euro, per la copertura delle spese sostenute per la demolizione dei fabbricati e degli impianti oppure di quelle sostenute per la ristrutturazione e riconversione in attività commerciale diversa dall'allevamento di animali, dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia.

  3. Le misure si applicano a tutti gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono ancora di un codice attività anche se non detengono animali. L'ammontare complessivo dei benefici è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero della salute, sentite le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.
  5. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis capoverso ed alle sanzioni accessorie di cui all'articolo 544-sexies capoverso.
  6. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 800 mila euro per l'anno 2021, mediante riduzione per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.