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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.03. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
10.03.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al fine di monitorare e controllare le strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, e i centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286 del 1998, e ulteriori modificazioni, ed in particolare per evitare la fuga da tali strutture e centri e l'ulteriore diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è autorizzato l'impiego di 1.000 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» fino al 31 dicembre 2022.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata, per gli anni 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 57.356.213,83, di cui euro 14.110.340 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 43.245.873,83 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 57.356.213,83, valutati in 16.941.120,83 milioni di euro per l'anno 2021 e per 40.415.093 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.